Stage e scuole di giornalismo
L’attuale legislazione italiana in materia di stage si basa sull’articolo 18 della
Legge n. 196/97 e seguente decreto attuativo DM 142/1998.
La legge stabilisce in modo chiaro che lo stage non costituisce in alcun modo un
rapporto di lavoro, fornendo inoltre anche altre indicazioni di carattere generale:
Chiaro, no? Letto questo passaggio procedurale che obbligano tutti, ma proprio tutti,
Scuole, Enti di Formazione, Università, privati e pubblici a rispettare queste regole
(pena gli scioperi immediati organizzati dai sindacati degli Enti ospitanti, qualunque
essi siano) ci potremmo chiedere: dove sta il problema? Articolo o decreto attuativo
alla mano basterebbe chiederne l’applicazione.
E qui emerge tutta la debolezza del sistema dell’informazione. Anziché affrontare con
decisione e rapidità, definita nella legge, le anomalie che via via si rilevavano nelle
redazioni, bloccandone i percorsi con azioni connesse tra Ordine e cdr, si è preferito,
anzi si è scivolati su tutt’altro percorso.
La confusione e il permissivismo è talmente generale da essere quasi regola.
In tutta Italia.
Stagisti inseriti durante le vacanze invernali ed estive, a copertura di maternità, ferie
e assenze per aspettative.
Intanto gli Ordini moltiplicano le convenzioni (ma ormai ogni Università va a ruota libera),
inseriscono i docenti “amici” e i cdr si astengono, cioè fanno spallucce.
Solo ora l’Ordine ha chiesto di far decadere e rivedere tutte le convenzioni in essere con
le Scuole di giornalismo, escluse naturalmente le Università che agiscono sopra ogni
convenzione e inondano le redazioni di stagisti.
Senza Bavaglio chiede che i cdr: