CO.CO.CO

I finti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, applicati a partire dal 2003
in alcune redazioni editoriali in quanto i giornalisti (come appartenenti a un ordine
professionale) erano esclusi dalla legge Biagi, devono essere regolarizzati per legge.

Quando cioè esistano vincoli di lavoro subordinato, il contratto va modificato.

I termini

Le aziende che impiegano co.co.co. non genuini si devono mettere in regola entro il
prossimo 8 dicembre. Se la stabilizzazione non avviene nei termini previsti si perdono
i benefici previsti dalla Finanziaria 2007 e si incorre nelle sanzioni di legge.

Entro il 30 aprile 2008 devono essere definite tutte le procedure di trasformazione dei
contratti di collaborazione in contratti subordinati.

Maggio 2010 sarà l’ultimo mese concesso per il versamento delle rate mensili dei
contributi a carico dei datori di lavoro che hanno beneficiato della sanatoria di legge.

Così la legge

Le Disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007 in materia di lavoro e di
previdenza, del dicembre 2006, stabilivano infatti al punto 2:

«Misure di stabilizzazione dei rapporti di lavoro per favorirne la trasformazione da co.co.co.,
co.co.pro. in lavoro subordinato (COMMA 709). La misura è destinata ad operare, a seguito
di accordi aziendali ovvero territoriali tra datore di lavoro (committente) e Organizzazioni
sindacali stipulabili fino al 30 aprile 2007. La norma è finalizzata ad introdurre un percorso
consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto in tutti i settori di attività nel lavoro privato.

Ove sia prevista l’assunzione del lavoratore, già utilizzato con co.co.pro., con contratto di
lavoro subordinato, il datore di lavoro verserà una somma a titolo di contributo straordinario
integrativo alla gestione speciale presso l’INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica,
un contributo nella misura massima utile a raggiungere l’aliquota contributiva prevista per il
lavoro subordinato.

La misura favorisce dunque i giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro.,
migliorandone sensibilmente l’accumulo contributivo per il periodo di tale attività, che consentirà
loro un miglior trattamento pensionistico, e naturalmente contribuisce a contrastare la permanenza
in una situazione di precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall’ordinamento in sinergia con le
altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato)».

Tutela del lavoro subordinato

Il 12 ottobre 2007 « il Consiglio dei Ministri ha approvato, senza alcun voto contrario, il disegno di legge
che recepisce il protocollo sul welfare , firmato il 23 luglio scorso da governo e parti sociali e approvato
nel referendum indetto da Cgil, Cisl, Uil da oltre l'81% dei lavoratori.

Il ddl verrà presentato alla Camera e sarà un collegato alla finanziaria. Il Governo chiede la sua approvazione
entro il 31 dicembre.Il Ddl è stato approvato con  alcune precisazioni (d’intesa con le parti sociali) rispetto al
protocollo.

Recepisce, inoltre, gli accordi stipulati per agricoltura, edilizia, editoria».

Nel Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili, del 23 luglio 2007, si legge:

«Lavoro a progetto Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad eventuali ulteriori
interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a contrastare l’elusione della normativa di tutela del
lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di
partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato».

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