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Diritto d'autore e libertà

LA PROPRIETA' CADUTA NELLA RETE

di GUIDO ROSSI
*


Uno spettro si aggira per l'Europa e, ancor più, per gli Stati Uniti: non è
il fantasma del comunismo come immaginava due secoli fa Carlo Marx, ma
quello della techne , che sta minando il diritto di proprietà, architrave
giuridico del capitalismo, ben più di quanto non sia stata in grado di fare,
nel Novecento, la rivoluzione dei soviet.
Il diritto di proprietà, come tutti i diritti, varia nel tempo e nello
spazio: è un diritto storico, dunque non eterno, e relativo, ovvero non
sempre universalmente riconosciuto nelle sue proposizioni. In generale, tra
i fattori che determinano il cambiamento del contenuto e della protezione
sanciti dal diritto, un ruolo particolare spetta alla scienza e alla
tecnica. Dalla fine del Settecento, in particolare, la tutela della
proprietà intellettuale, attraverso il copyright e il brevetto, è diventata
via via un cardine del diritto di proprietà. E lo è tanto più oggi
nell'attuale società dell'informazione. Ma proprio la società
dell'informazione sta generando la tecnologia che, per la prima volta, mina
in radice questo diritto fondamentale.
Grazie a Internet, e senza pagare alcunché, ciascuno può disporre di una
massa di informazioni tale da assicurare, in prospettiva, un'uguaglianza dei
punti di partenza come mai si è avuta nella storia dell'umanità. E fin d'ora
ciascuno può riprendere, riprodurre o trasformare tutto quello che passa
nella rete.
Questa opportunità, offerta dalla tecnologia, esalta la contraddizione
contenuta nell'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo . Il primo comma di tale articolo, infatti, prevede che tutte le
persone abbiano il diritto di prendere parte alla vita culturale delle
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e
ai fatti positivi che ne derivano. Il secondo comma, invece, sancisce il
diritto di ciascuno alla protezione degli interessi materiali e morali che
derivano dalla produzione letteraria, scientifica o artistica di cui è
l'autore. Questo articolo è stato ripreso all'articolo 15 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966. Diritto
alla cultura e diritto d'autore hanno entrambi forti e comprensibili
ragioni. Il punto è sempre stato quello di stabilire i limiti della
protezione della proprietà intellettuale nel rispetto dei diritti di
proprietà e di quelli di libertà. Con Internet l'esercizio diventa sempre
più difficile.
In effetti, tecnologia e proprietà hanno avuto molti contrasti. E la
tecnologia ha già determinato l'aggiornamento del diritto. Nel 1903, un
allevatore di polli del Nord Carolina, tale Causby, fece causa al governo
degli Stati Uniti perché gli aerei militari, che atterravano vicino al suo
podere, spaventavano con il loro rumore i pennuti, i quali fuggivano dalle
loro postazioni e, non potendo più mangiare, morivano. L'allevatore citò a
suo favore la common law e il diritto romano, in base al quale la sua
proprietà si estendeva usque ad infera, fino al centro della terra, e usque
ad sidera , fino alle stelle. Dunque, gli aerei militari invadevano casa
sua. La Corte Suprema gli diede torto per una ragione non di diritto ma di
buon senso: nell'antica Roma non esistevano gli aerei, e così nessuno aveva
interesse a limitare il diritto di proprietà verso l'alto, fino alle stelle.
Con l'aeronautica, invece, i cieli diventano un'autostrada pubblica. Un
secolo dopo, Lawrence Lessig manda in rete un libro, Free Culture ,
liberamente stampabile da Internet, nel quale affronta la ricerca
dell'equilibrio possibile tra la protezione della proprietà intellettuale e
il diritto alla libertà che sfuma in quello alla pirateria.
La proprietà intellettuale ha origini relativamente recenti. Il primo
artista che firma una sua opera è lo scultore Benedetto Antelami, che nel
mese secondo del 1178 incide il suo nome sulla Deposizione del Duomo di
Parma. Il primo copyright lo concede la Repubblica di Venezia allo
stampatore delle Storie di Plinio il Vecchio. In seguito il privilegio di
Venezia si estende all'autore. Alla base c'è il principio che dove esiste un
valore, allora deve esserci anche un diritto. E così, in epoca più tarda,
nasce il brevetto a tutela delle invenzioni, soprattutto quelle a uso
industriale. Diritto d'autore e brevetto costituiscono dei monopoli,
temporanei o eterni a seconda dei casi e delle legislazioni, che consentono
all'autore e all'impresa di finanziare l'opera dell'ingegno e la ricerca
scientifica e tecnologica. Lessig osserva che nel mondo contemporaneo
l'oggetto della protezione cambia: non più soltanto la creatività e la
pubblicazione delle opere d'arte cartacee, ma anche la trasformazione o la
diversa applicazione in altri settori. È tutelata, infatti, la possibilità
di ricavare un film da un romanzo, di trasmettere il film per televisione,
di mandare in radio brani di opere musicali o letterarie: è questa una
protezione della trasformazione. Secondo Lessig, questo salto di qualità
cambia completamente prospettiva al diritto fondamentale della proprietà
intellettuale, e questo da diritto individuale, personale, diventa diritto
dell'industria culturale.
L'industria culturale ha sempre avuto un rapporto ambiguo e fecondo con la
pirateria. Hollywood nasce perché l'industria cinematografica americana
fugge in California, dove non valeva il brevetto di Edison sul procedimento
cinematografico registrato per lo Stato di New York. La storia del cinema
comincia con un atto di pirateria. Oggi l'esempio classico di pirateria è la
masterizzazione dei Cd musicali attraverso Internet, un fenomeno di massa
che suscita una sottile questione giuridica ed economica: se la pirateria,
che possiamo assimilare al furto, debba essere valutata diversamente a
seconda che il bene sia materiale o immateriale. Se rubo venti Cd dagli
scaffali di un negozio, quegli stessi esemplari non potranno più essere
venduti; se invece masterizzo venti Cd scaricandoli dalla rete, i venti che
stavano sullo scaffale possono ancora essere venduti. La pirateria materiale
riduce il mercato, quella immateriale lo potrebbe addirittura allargare.
Questa è, per esempio, la convinzione di Bill Gates, che non ha chiesto al
governo americano di intervenire contro i cinesi quando questi hanno
cominciato a pirateggiare Windows. Il mercato cinese è enorme: se sviluppa
pirateria su Windows, vuol dire che, con il tempo, dipenderà da Microsoft e
non dal concorrente Linux. Il lassismo interessato di Bill Gates suggerisce
una nuova architettura del diritto. Per analoghe ragioni di marketing ,
Yahoo e Google hanno accettato le restrizioni censorie del governo cinese,
nonostante la Camera dei rappresentanti americana abbia votato nel 2003 il
Global Internet Freedom Act, che dichiara la libertà di accesso alla rete
per tutti i popoli.
Questa disponibilità a venire a patti con la pirateria nel campo del
copyright e ad accettare limiti al diritto di accesso alla rete nell'altro
campo del diritto alla cultura dimostra ancora una volta il carattere
storico e relativo del diritto. E ci avverte che stiamo rischiando una
frantumazione delle norme, alla quale il legislatore reagisce arroccando.
L'esempio più chiaro è il Sonny Bono Act del 1998, che eleva a 95 anni il
copyright per tutti i settori dell'attività culturale. E pensare che nel
1709, quando per la prima volta si fissò in Inghilterra un termine temporale
al diritto d'autore, la legge della regina Anna stabilì in 14 anni la durata
per i libri di nuova pubblicazione e in 21 anni quella per i volumi già
stampati. Il professor Lessig, uno dei massimo esperti di cyberlaw , ha
sostenuto davanti alla Corte Suprema la tesi che, con il Sonny Bono Act, il
diritto d'autore diventava di nuovo perpetuo, e ciò in contrasto con il
primo emendamento della Costituzione americana, che tutela la libera
opinione e la creatività, dunque propende per la rottura dei monopoli. Ma la
Suprema Corte, questa volta, non si è comportata come nel 1903 e ha dato
torto al riformista. Lessig ha tuttavia fondato un sito Internet al quale
qualsiasi autore può mandare un libro, che sarà poi distribuito
gratuitamente. Nessuno gliel'ha impedito, e lui si dice convinto che questo
farà bene anche all'editoria, se è vero quel che gli ha confidato l'editore
di Grisham, che ha venduto ancora di più grazie al traino della
distribuzione parallela, o pirata, su Internet.
Un analogo contrasto tra protezione della proprietà intellettuale
dell'impresa e altri ancor più rilevanti diritti emerge in modo drammatico
nel caso delle importazioni parallele dei farmaci anti-Aids in Africa.
Nessuno o quasi al di sotto del Sahara può permettersi cocktail di
medicinali, protetti da brevetti ventennali, che costano 25-30 mila dollari
l'anno. Lessig non contesta la legittimità del monopolio temporaneo delle
case farmaceutiche allo scopo di sostenere la ricerca, ma concentra la sua
attenzione sulle importazioni parallele: alcuni paesi meno poveri di quelli
africani potevano avere, pagandole, le licenze dalle case farmaceutiche
americane, per produrre poi i medicinali a minori costi, in modo da poterli
vendere in Africa a prezzi inferiori. Big Pharma , il complesso delle
maggiori industrie farmaceutiche, ha convinto il governo americano a
interrompere questa soluzione, commettendo, a giudizio di Lessig, un errore
gravissimo: ciò che veniva trasmesso in India non era la conoscenza del
brevetto, ma l'informazione su come produrre medicine per il Sudafrica. In
questo caso il diritto di proprietà è stato considerato più importante del
diritto alla vita di milioni di persone.
La tutela della proprietà intellettuale, attraverso copyright e brevetti,
oscilla dunque tra concessioni al marketing , cedimenti alla tecnologia e
tentativi di chiusura legislativa in aperto contrasto con la tendenza di
fondo della società dell'informazione, che o è libera o, alla lunga, non è.
Il diritto ne esce frantumato. Ricomporlo senza fermare la macchina del
progresso è la scommessa delle nuove generazioni. Gli esiti nella
redistribuzione del potere potrebbero esser imprevedibili. Negli Stati Uniti
se ne sono già accorti. Tanto è vero che l'approccio liberal alla cyberlaw ,
di cui Lessig è l'alfiere, viene oggi definito Marxism-Lessigism .

 

* Guido Rossi è nato a Milano il 16 marzo 1931; laureato a pieni voti con lode in
giurisprudenza all'Università di Pavia nel luglio 1953.
Nel giugno 1954 Master of Laws (LL.M.) alla Harvard Law School.

Professore ordinario di diritto commerciale presso le Università di Trieste,
Venezia, Pavia e successivamente presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Statale di Milano e nell'Università L. Bocconi, dove tuttora
insegna.

E' autore di diversi volumi tra i quali segnala in particolare "Il
fallimento nel diritto americano" del 1956, "Utili di bilancio riserve e
dividendo" del 1957, "Persona giuridica, proprietà e rischio di impresa" del
1967, "Trasparenze e vergogna. Le società e la borsa" del 1982, "La scalata
del mercato" del 1986, nonché di numerosi studi monografici in tema di
società, impresa, mercati mobiliari e legislazione antitrust (tra questi in
particolare lo studio: "Antitrust e teoria della giustizia" del 1995). E'
infine autore di un recentissimo libro: "Il ratto delle Sabine", ed. Adelphi
2000.

E' direttore della Rivista delle Società dal 1975 e della Rivista Banca,
Borsa e Titoli di Credito dal 1982.

E' stato presidente della Consob dal 15 febbraio 1981 al 10 agosto 1982 e
Senatore della Repubblica nella X Legislatura. Fra le attività parlamentari,
di particolare rilievo, si ricorda la presentazione del disegno di legge
antitrust (d.l. n. 1012 del 10 maggio 1988).
E' stato, inoltre, presidente del Gruppo Ferfin - Montedison dal giugno 1993
al febbraio 1995 e della Telecom Italia SpA dal 30 gennaio 1997 al 28
novembre 1997.


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