03/02/05
POLEMICHE/Terroristi o guerriglieri? Il parere dell'avvocato e il contributo di Senza Bavaglio
Le polemiche di questi giorni sulla sentenza del giudice Forleo, che scagiona un gruppo di islamici dall’accusa di terrorismo perché sarebbero dei “semplici” guerriglieri, stimolano a saperne di più. Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Clementi e abbiamo deciso di pubblicare sul nostro sito www.senzabavaglio.info e sul nostro e-group le sentenze. Il nostro vuol essere un contributo alla chiarezza. Non sposiamo dunque nessuna tesi ma chi vuole informarsi alla fonte, ora può farlo.
Senza Bavaglio Brevi note sull'ordinanza del GIP Forleo e su quella del GIP Spanò. La sentenza assolutoria pronunciata dal GIp di Milano Dott.ssa Forleo, e l'ordinanza di revoca della misura cautelare per i due imputati poi rinviati a Brescia per competenza terrirtoriale, si nutrono di una motivazione coraggiosa e di puntuale rispetto dei principi di diritto sostanziale e processuale. In particolare appare di pregio lo sforzo del GiP Forleo di ricondurre la valutazione dei fatti oggetto del procedimento penale sui binari del diritto penale e processuale penale espungendo dal giudizio e dai criteri di valutazione propri del Giudicante quegli elementi, definiti patologici dal medesimo GIP milanese, dal quadro delle prove utilizzabili nel giudizio, ossia le fonti di intelligence, per lo più straniere, non altrimenti riscontrabili e neppure sottoponibili, per intuibili ragioni, all'esame e al contraddittorio delle parti processuali.
L'affermazione, da parte del GIP Forleo, della necessità di valutare solo ed esclusivamente le prove acquisite e riscontrate processualmente hanno condotto il GIP Forleo a riconoscere la totale povertà probatoria a carico degli imputati e ad assumere, coerentemente una decisione assolutoria per tre imputati e di scarcerazione per i due rinviati a Brescia per il giudizio. Il medesimo GIp di Milano procede oltre argomentando anche le medesime accuse astratte mosse dalla Procura riconoscendo la necessità di individuare un criterio giuridico ed interpretativo capace di definire il concetto di "attività terroristica", rinvenendo tale criterio ermeneutico nella sola norma di diritto internazionale, peratro non ratificata, della Convenzione Globale sul Terrorismo dellONU del 1999 all'art. 18/2 ove si riconosce che dalla definizione di terrorismo debbono escludersi le attività degli eserciti regolari e anche quelle degli eserciti irregolari (movimenti armati, gruppi e bandeo altre organizzazioni) impegnati in un conflitto bellico che tuttavia si astengano dalla violazione consapevole e programmata contro la popolazione civile inerme.
Alla luce di tale fonte ermeneutica il GIP Forleo ha riconosciuto che i gruppi islamici operanti sul territorio iracheno sono per lo più rientranti nel concetto di parti belligeranti al pari delle "forze anglo americane e italiane" non essendoci prova valida, sotto il profilo processuale penale vigente, che l'organizzazione Ansar Al Islam, di cui farebbero parte, a dire della Procura, gli imputati, sia un'organizzazione dedita, in via esclusiva o prevalente, a colpire con la violenza le popolazioni inermi. La decisione del GIP Forleo poggia, pertanto, sull'esame scupoloso degli elementi di prova, per lo più offertio dalla Procura, e appunto ritenuti insufficienti a sostenere, sul piano giudiziario, non solo l'appartenenza degli imputati all'organizzazione sopra citata, ma anche, ed in ogni caso, la natura terroristica dell'attività promossa, in Iraq, dall'organizzazione Ansar Al Islam.
Ne consegue che l'attività concretamente, o anche solo astrattamente, addebitabile agli imputati non ha nessun rilievo penale e come tale non è punibile. Quanto alla diversa valutazione del GIP di Brescia, deve ritenersi che la stessa sia di per sè astrattamente lecita seppur, ictu oculi, in evidente contraddizione con quella del GIP Forleo, e certamente in grado di manifestare una "pericolosa" disomogeneità nel giudizio dell'Autorità giudicante su fatti di particolare rilievo. Altre valutazioni potrebbero muoversi alla reale fondatezza di una "nuova" ordinanza di custodia cautelare che segue un lungo periodo di detenzione preventiva e che interviene in una fasee processuale che deve ritenersi di "superamento" di ogni esigenza di cautela. Avv. Sandro Clementi
Le sentenze