24/07/05



GIUSTIZIA/Appello a Ciampi perchè non firmi la legge di riforma

di Pierluigi R. Franz




ADERIAMO TUTTI ALL'APPELLO DI PIERLUIGI FRANZ AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Questo l'appello lanciato dal collega Pierluigi Roesler Franz al presidente
Ciampi perché non promulghi la legge sulla riforma della magistratura
recentemente approvata dalle Camere.


Noi chiediamo a tutti i colleghi di sottoscrivere l'appello, facendo
pervenire la propria adesione a appellociampi@senzabavaglio.info e al collega Franz
all'indirizzo: pierluigi.franz@lastampa.it. Le prime adesioni alle fine del
documento.

Senza Bavaglio

*************

Forti preoccupazioni nel mondo giornalistico: tagliate le "fonti" dei
cronisti
di Pierluigi Roesler Franz:

APPELLO A CIAMPI: PRESIDENTE, NON FIRMI LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
......................

Mittente:
Dott. Pierluigi Roesler Franz
Giornalista de "La STAMPA" - Redazione romana

uff. Via Barberini 50 - 00187 ROMA tel. 06-47.661 e-mail :
pierluigi.franz@lastampa.it

URGENTE
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
S.E. Dott. CARLO AZEGLIO CIAMPI
PALAZZO DEL QUIRINALE
ROMA

Roma, 21 luglio 2005

Illustre Signor Presidente,
sono un giornalista della redazione romana de "La Stampa" di Torino e
consigliere nazionale della FNSI (Federazione Nazionale della Stampa
Italiana), sindacato unitario dei giornalisti.

Mi permetto disturbarLa per segnalarLe, nella Sua duplice veste di
Supremo Garante della Costituzione e di Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, quella che nella nostra categoria viene
comunemente ritenuta una possibile grave violazione della libertà di
stampa, sancita dall'articolo 21 della Costituzione, contenuta nel
disegno di legge n. C.4636-BIS-D, riguardante la riforma
dell'ordinamento giudiziario, approvato ieri pomeriggio dalla Camera
dei Deputati con il voto di fiducia chiesto dal Governo Berlusconi.

E' questa la prima volta nella storia parlamentare del nostro Paese
che un provvedimento già votato a Montecitorio con il voto di fiducia
e da Lei rispedito alle Camere con messaggio motivato del 16 dicembre
scorso viene di nuovo approvato con il voto di fiducia a
Montecitorio. Siamo quindi di fronte ad un caso eccezionale, che come
tale dovrebbe essere trattato.

Le segnalo che nella Sua recente audizione alla Commissione Giustizia
della Camera l'ex Presidente della Corte Costituzionale professor
Leopoldo Elia ha sostenuto che sia in astratto possibile al Capo
dello Stato - anche se la dottrina è minoritaria - rispedire per una
seconda volta alle Camere un disegno di legge per il quale sia stato
già esercitato quanto previsto dall'articolo 74, primo comma, della
Costituzione (v. l'intervento del relatore on. Francesco Nitto Palma
nell'Assemblea di Montecitorio del 18 luglio 2005, riportato nel
resoconto stenografico della seduta n. 657 a pag. 4, ultimo
capoverso, e a pag. 5, 1° capoverso).

Non essendoLe quindi formalmente precluso un Suo nuovo autorevole
intervento, ex art. 74 della Costituzione, mi permetto di
sintetizzarLe i punti di possibile illegittimità costituzionale del
disegno di legge n. 4636 BIS-D approvato ieri dalla Camera.

Innanzitutto il Parlamento non ha tenuto assolutamente conto di
quanto indicato in fondo al Suo messaggio del 16 dicembre 2004
laddove giustamente sottolineava che: "Con l'occasione ritengo
opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal
fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due
soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi ed occupa 38
delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale
proposito, ritengo che questa possa essere la sede propria per
richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare -
invalso da tempo - che non appare coerente con la ratio delle norme
costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e,
segnatamente, con l'articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni
legge deve essere approvata "articolo per articolo e con votazione
finale".

Ebbene il disegno di legge n. 4636 BIS-D si compone sempre di 2 soli
articoli in 40 pagine e il secondo articolo consta di 48 commi, cioé
solo 1 comma in meno del vecchio testo!

In secondo luogo per quanto riguarda l'attività dei giornalisti sono
in ballo, con questa "riforma" - come hanno con forza evidenziato la
Fnsi, l'Unci (Unione nazionale cronisti italiani) e il Presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia Franco Abruzzo - le loro
libertà fondamentali di mediatori tra i fatti e la gente. Le fonti
vengono ridotte drasticamente. In pratica, il testo approvato dalla
Camera afferma l'esatto contrario di quanto stabilito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 105 del 1972, secondo cui:
"L'interesse generale all'informazione, anch'esso indirettamente
protetto dall'articolo 21 della Costituzione, implica, in un regime
di libera democrazia, pluralità di fonti d'informazione, libero
accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali,
anche temporali, alla circolazione delle notizie e delle idee".
Questo principio totalmente calpestato dalla "riforma".

Suscitano, infatti, pesanti perplessità di profilo costituzionale una
serie di passaggi del disegno di legge, che riguardano i rapporti
Stampa-Magistrati delle Procure della Repubblica. Il Governo viene,
infatti, delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge, uno o più decreti legislativi. Nell'attuazione
della delega il Governo dovrà "...prevedere che il Procuratore della
Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente
delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le
informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite
impersonalmente allo stesso; (dovrà, inoltre,) prevedere che il
Procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al Consiglio
giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r),
numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che
siano in contrasto con la disposizione di cui sopra".

L'articolo 21, 2° comma, della Costituzione disegna una professione
giornalistica libera, non soggetta ad autorizzazioni e censure. Il
ruolo "monopolista" assegnato dalla nuova legge ai Procuratori della
Repubblica contrasta con questi principi. I giornali saranno, forse,
costretti a pubblicare soltanto quel che dice il Procuratore capo
della Repubblica? Che accadrà se i giornali pubblicheranno notizie
giudiziarie fuori dal canale ufficiale? Si apriranno inchieste a
caccia del magistrato troppo loquace? Le notizie giudiziarie non
possono essere centralizzate. Altrimenti, da un' informazione
reticente, vengono lesi i diritti dei cittadini ad essere
correttamente informati e a conoscere quel che accade nei Palazzacci.
Inoltre tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio del Pm
dovranno essere attribuite impersonalmente allo stesso Ufficio. Ma
significa, forse, che i giornali dovranno censurare i nomi dei
giudici che si occupano delle singole inchieste? E se ciò non dovesse
accadere?

A loro volta i magistrati verranno messi sotto tutela e imbavagliati.
In particolare saranno vietati:

1) "i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione";

2) "la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di
trattazione o sugli affari definiti quando è idonea a ledere diritti
altrui";

3) "pubbliche dichiarazioni o interviste che sotto qualsiasi profilo
riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in
corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza
passata in giudicato";

4) "il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio
con gli organi di informazione";

5) "il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria
attività di ufficio";

6) "il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o
privilegiati";

7) "il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei
criteri di equilibrio e di misura".

I PUNTI DEL PROVVEDIMENTO CHE IL PARLAMENTO DOVREBBE CORREGGERE PER
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE SONO CONTENUTI
NELLE SEGUENTI PAGINE DEL DISEGNO DI LEGGE C.4636-BIS-D:

Pag. 38 - art. 2, 3° comma, lettera R punto 3:

"Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c ("Il Governo é delegato ad adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la
composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli
giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione"), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi":

"prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le
seguenti competenze: ... vigilanza sul comportamento dei magistrati
con obbligo di segnalare i fatti rilevanti ai titolari dell'azione
disciplinare";

Pag. 41 - Art. 2, 4° comma, lettera F:
"Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
d ("Il Governo é delegato ad adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a riorganizzare
l'ufficio del pubblico ministero"), il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:

"prevedere che il Procuratore della Repubblica tenga personalmente, o
tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi
di informazione e che tutte le informazioni sulle attività
dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;
prevedere che il Procuratore della Repubblica segnali
obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto
previsto al comma 3 lettera r, numero 3, i comportamenti dei
magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la
disposizione di cui sopra";



Pag. 44 in fondo + pag. 45 in alto - Art. 2, 6° comma, lettera c
punti 5, 6 e 8:
"Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera f ("Il Governo é delegato ad adottare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei
principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a
individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonchè modificare la disciplina in tema di
incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio"),
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi":

"salvo quanto previsto dal numero 11 ("fermo quanto previsto dai
numeri 3, 7 e 9, non può dar luogo a responsabilità disciplinare
l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità
all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale")
prevedere che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni":

"i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di
pubblicazione, nonchè la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione o sugli affari definiti, quando è
idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste
che sotto qualsiasi profilo riguardino i soggetti a qualsivoglia
titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano
stati definiti con sentenza passata in giudicato";

"il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con
gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al
comma 4, lettera f; il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti
alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare
canali informativi riservati o privilegiati; il rilasciare
dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e
di misura";

"l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di
una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi
competenti di fati che possono costituire illeciti disciplinari
compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio".

Durante il dibattito alla Camera sono state presentate ben 4 distinte
ipotesi di incostituzionalità di norme contenute nel disegno di legge
n. C. 4636-BIS-D, poi assorbite per effetto del voto di fiducia.

Mi permetto, però, di evidenziare quella che a mio parere appare la
più macroscopica. Si tratta del nuovo comma 45 dell'art. 2 inserito
per la prima volta al Senato il 28 giugno 2005. Tale disposizione -
che modifica sul punto il precedente testo votato un anno fa dalle
Camere - appare "ictu oculi" incostituzionale, tanto è assurda, e
quindi irragionevole e irrazionale con conseguente presunta
violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché è stato calcolato
che oltre la metà dei giudici italiani non potrà più partecipare ai
concorsi per incarichi direttivi. Difatti, la nuova normativa si
applica su tutti i concorsi aperti anche da anni e sulle domande dei
magistrati non ancora definite. Ma questa retroattività appare
irragionevole, irrazionale e gravemente discriminatoria. E' quindi
evidente che contro l'eventuale bocciatura di queste legittime
domande da parte del Csm fioccheranno ricorsi ai Tar per far
trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Peraltro appare anche censurabile la tecnica legislativa usata nella
formulazione del testo, perché anzichè indicare direttamente i nuovi
limiti massimi di età per poter accedere ad importanti incarichi (non
più di 68 anni per presidenti o Pg di Cassazione e non più di 66 anni
per presidenti di tribunali e corti d'appello e per i pm e pg), si fa
riferimento all'articolo 5 del regio decreto n. 511 del 1946 sulle
guarentigie della magistratura, che prevede che "tutti i magistrati
sono collocati a riposo al compimento del 70esimo anno di età" senza
però tener conto delle due successive norme, cioé il decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16, 1° comma, e la legge 27
dicembre 2002 n. 289, art. 34, comma 12, che hanno di fatto elevato
l'età pensionabile dei magistrati da 70, rispettivamente a 72 e 75
anni).

Inizialmente il decreto legge 1° febbraio 1992, n. 46, aveva previsto
che il collocamento a riposo poteva essere spostato al compimento dei
72 anni, previo consenso del magistrato interessato. Il Consiglio, su
richiesta del Ministro, con delibera 19 febbraio 1992, aveva espresso
un articolato parere negativo. Il decreto legge era stato abrogato
con il successivo d.l. n. 205 del 1992, il quale recependo le
proposte del Consiglio, aveva disposto che i magistrati trattenuti in
servizio dopo il compimento del settantesimo anno potevano esercitare
funzioni giurisdizionali soltanto in uffici collegiali, con
possibilità di assumere, ove occorra, la presidenza nei relativi
collegi, salva la possibilità di una prorogatio limitata al massimo a
sei mesi, fino alla presa di possesso del nuovo dirigente. Il primo
presidente della Corte di Cassazione, se trattenuto in servizio,
poteva essere designato a presiedere, in sostituzione del primo
presidente in carica, i collegi delle sezioni unite civili e penali.
Tale decreto legge era decaduto per mancata conversione, ma le norme
erano state riproposte con decreto legge del 30 aprile 1992, n. 275,
sulle quali, con delibera 11 giugno 1992, il Consiglio aveva espresso
parere parzialmente negativo (per l'utilizzazione della decretazione
d'urgenza e per la mancata estensione del divieto di trattenimento in
servizio nell'esercizio di funzioni semidirettive). Anche questo
decreto legge non è stato convertito.

Infine, in adempimento della delega conferita con la legge 23 ottobre
1992, n. 421, avente ad oggetto la razionalizzazione e la revisione
della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale, con l'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il
riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, è stata riconosciuta a tutti i dipendenti civili dello
Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in
servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età
per il collocamento a riposo per essi previsti.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503, art. 16, c. 1,
prevede che "è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli
enti pubblici non economici di permanere in servizio ... per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a
riposo per essi previsti". La norma è applicabile anche ai magistrati
(si veda la risoluzione adottata dal Consiglio Superiore della
Magistratura il 14 gennaio 1993) e consente agli stessi di permanere
in servizio oltre il raggiungimento del 70esimo anno di età.

Per l'applicazione di tale disciplina generale ai magistrati, in
mancanza di norme transitorie, il Consiglio ha emanato le circolari
14 gennaio 1993 e 24 febbraio 1994.

A sua volta la legge 27 dicembre 2002 n. 289, art. 34, comma 12
(pubblicata nel Supplemento ordinario n. 240 alla Gazzetta Ufficiale
n. 305 del 31 Dicembre 2002) ha inserito nell'art. 16 del d.lgs. n.
503 del 1992, dopo il primo comma, il comma 1 bis, il quale prevede
che "per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19
febbraio 1981 n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al
compimento del 75esimo anno di età". Considerato che tra le categorie
di cui all'art. 1 della detta legge n. 27 del 1981 sono ricompresi i
magistrati ordinari, deve ritenersi che per i medesimi la facoltà di
prolungare il rapporto di servizio è estesa fino al raggiungimento
del 75esimo anno di età. Ebbene prima di quest'ultimo provvedimento
legislativo il Csm si era pronunciato esprimendo parere negativo
nell'Assemblea del 6 novembre 2002 (n.b. l'originaria disposizione
oggetto del parere era contenuta nell'articolo 21, 10° comma, del
disegno di legge 3200/C recante "disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2003").

Il numero dei magistrati che hanno chiesto di essere trattenuti in
servizio dopo il compimento del settantesimo anno d'età dal 1992 al
22 ottobre 2002 è di 783, 337 dei quali titolari di uffici direttivi
(pari al 43 % ) e 330 di funzioni semidirettive (pari al 42%).

Maggiori particolari sono ricavabili dai sottoindicati siti internet:
http://www.fnsi.it/
http://www.senzabavaglio.info/

http://www.odg.mi.it/
http://www.francoabruzzo.it/
http://www.articolo21.info/

Augurandomi di essere stato sufficientemente chiaro e scusandomi per
il disturbo, La ringrazio per la cortese attenzione e Le invio i miei
più deferenti saluti.

Pierluigi Roesler Franz

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Caro Pierluigi,
noi aderiamo con convinzione al tuo appello e invitiamo tutti quelli
che hanno a cuore la libertà di stampa ad aderirvi:

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