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NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI


11/01/08

I commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 disciplinano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un regime fiscale semplificato ed agevolato (cd regime dei contribuenti minimi).

Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, il comma 116 dispone l’abrogazione dei regimi di semplificazione di seguito elencati:

· Regime dei contribuenti minimi in franchigia (art. 32 bis DPR 633/72);

· Regime fiscale delle attività marginali (art. 14 L. 388/2000);

· Regime “super-semplificato” per le imprese e i lavoratori autonomi di minori dimensioni (art. 3 L. 662/96)

Condizioni di accesso al regime


Essere persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
Essere esercenti attività di impresa o arti e professioni;
Aver conseguito nell’anno 2007 (oppure nel caso di nuova iniziativa dal 2008 non superare) un volume di ricavi o compensi (anche in natura) non superiore a 30.000 euro ragguagliato ad anno;
Non avere sostenuto nel corso del 2007 spese per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto;
Non avere acquistato negli ultimi 3 anni beni strumentali di valore complessivo superiore ai 15.000 euro;
Non avere effettuato cessioni all’esportazione, ovvero operazioni assimilate.


Fattispecie di esclusione dal regime


Sono esclusi dal regime agevolato i soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato;
Sono esclusi coloro che effettuano in via esclusiva o prevalente operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili;
Sono esclusi anche coloro che pur esercitando un’attività che potrebbe rientrare tra le minime sono soci di società di persone o associazioni professionali o di società a responsabilità limitata che ha optato per la trasparenza;
Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
Agricoltura e attività connesse alla pesca;
Vendita di sali e tabacchi;
Commercio di fiammiferi;
Editoria;
Gestione servizi di telefonia pubblica;
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
Intrattenimenti, giochi;
Agenzie viaggi e turismo;
Agriturismo;
Vendite a domicilio;
Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte e antiquariato o da collezione;
Agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte e antiquariato o da collezione.


Ingresso nel regime dei minimi
Contribuenti già in attività

Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti sopra elencati e per coloro che nel 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia ex art. 32 bis DPR 633/72. Ciò significa che entrambi i soggetti richiamati possono dal 1° gennaio 2008 iniziare automaticamente ad operare come contribuenti minimi senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale).

I soggetti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive imprenditoriali di cui all’art. 13 legge 388/2000, valido per il periodo di imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, ovvero, avendone i requisiti, di applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio.


Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano una nuova attività e presumono di rispettare i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei minimi devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).


Disapplicazione del regime

La disapplicazione dal regime dei contribuenti minimi può avvenire con due modalità alternative:

1. per opzione, tramite comportamento concludente del contribuente interessato ad applicare la imposte nei modi ordinari;

2. per legge, al superamento dei limiti previsti.

1. Disapplicazione per opzione

I contribuenti minimi hanno facoltà di fuoriuscire dal regime semplificato, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L’opzione può avvenire tramite comportamento concludente, addebitando l’iva sulle fatture emesse oppure esercitando il diritto alla detrazione dell’iva. In questo modo il contribuente deve porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali era precedentemente esonerato.

L’opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta. Tale opzione è valida almeno per un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno.

Decorso il primo triennio di applicazione del regime ordinario, il contribuente può in ogni momento scegliere di rientrare nel regime dei minimi.

2. Disapplicazione per legge

a. Al venir meno dei requisiti

Il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando alternativamente il contribuente:

· Consegue ricavi o compensi superiori ai 30.000 euro;

· Effettua una cessione all’esportazione;

· Effettua acquisti di beni strumentali che sommati a quelli dei due anni precedenti superano il limite di 15.000 euro.

· A causa di un mutamento dell’attività rientra in uno dei regimi speciali ai fini IVA;

· Trasferisce la propria residenza all’estero;

· A causa di un mutamento dell’attività effettua in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati;

· Acquisisce partecipazioni in società di persone, associazioni o società di capitali soggette alla trasparenza.

Sotto l’aspetto temporale, il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo al quello in cui vengono a mancare le condizioni di cui sopra.

Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o i compensi superino di oltre il 50% il limite dei 30.000 euro, il regime cessa di avere efficacia nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente deve porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali era precedentemente esonerato. Il superamento del limite dei ricavi oltre la soglia del 50% implica l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni, ciò significa che il contribuente è tenuto ad applicare le regole del regime ordinario per il periodo di imposta in cui avviene il superamento e per i tre successivi.

b. a seguito di accertamento

Ai sensi del comma 114, il regime dei contribuenti minimi può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. Anche in questo caso il regime cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è accertato in via definitiva il venir meno di una delle condizioni di cui sopra.

SEMPLIFICAZIONI

Semplificazioni e adempimenti ai fini IVA

Semplificazioni

I soggetti che applicano il regime dei contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di liquidazione dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/72, in particolare:

· registrazione delle fatture emesse;

· registrazione dei corrispettivi;

· registrazione degli acquisti;

· tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

· dichiarazione e comunicazione annuale;

· compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori.

Adempimenti

Permangono comunque i seguenti adempimenti:

· obbligo di conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

· obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse dovrà annotarsi la seguente frase “operazione effettuata ai sensi dell’artiocolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”;

· obbligo di integrare la fattura di acquisto intraCEE (con tutti i relativi adempimenti).

Semplificazioni e adempimenti ai fini delle imposte sul reddito

Semplificazioni contabili

I contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito.

Esclusione comunicazione dati per studi di settore

I contribuenti minimi non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri e sono esonerati dalla compilazione del modello contenente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e parametri.

Obblighi contabili

I contribuenti minimi restano obbligati a conservare i documenti emessi e ricevuti. I professionisti devono tenere un conto corrente bancario nel quale far confluire obbligatoriamente le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dal quale prelevare le somme occorrenti per il pagamento delle spese (come chiarito dalla circolare n. 28/E del 2006, non è necessario che il conto corrente sia dedicato esclusivamente all’attività potendo essere utilizzato anche per esigenze personali).

Esenzione da IRAP

I contribuenti minimi sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (IRAP) e conseguentemente sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione IRAP.

DETERMINAZIONE AGEVOLATA DEL REDDITO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

La determinazione del reddito per soggetti che si avvalgono del regime dei minimi

La nuova normativa stabilisce che l’imputazione dei costi, dei ricavi e dei compensi deve essere effettuata sulla base del cd. “principio di cassa” e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso nonchè di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Proprio in relazione a questo nuovo principio non assume rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore delle rimanenze finali.

Sul reddito determinato dalla differenza tra i ricavi/compensi e i costi si applica un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali pari al 20%. Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva non concorre a formare il reddito complessivo del contribuente.



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