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FAQ Diritto d'autore
Quali requisiti deve possedere l’opera per ottenere la tutela del diritto d’autore?
Che significato ha la creatività ai fini della tutela del diritto d’autore?
Quale e’ il contenuto del diritto d’autore?
Quanto dura lo sfruttamento dei diritti patrimoniali?
Cosa sono le Opere collettive?
In capo a chi sorgono i diritti d’autore di un’opera collettiva?
Nell’opera collettiva chi ha il diritto di utilizzazione economica
Deve comparire il nome del singolo collaboratore dell’opera collettiva
Può il direttore del giornale modificare l’articolo
Le Opere fotografiche sono tutelate dalla legge autore
Cosa sono le fotografie semplici?
Quale tutela hanno le c.d. foto artistiche
E’ lecito riprodurre il ritratto senza il consenso?
Quando è possibile riprodurre una fotografia?
Cosa si può fare in caso riproduzione non autorizzata e abusiva della fotografia?
Possiedono tutela le fotografie realizzate per un catalogo raffigurante i prodotti di una azienda?
Quale protezione ricevono le interviste?
Il diritto di cronaca è tutelato dal diritto d’autore?
E’ lecito riprodurre articoli di attualità già pubblicati?
Quando e’ possibile la riproduzione o il riassunto di un articolo senza il consenso dell’autore?
E’ lecita la riproduzione per scopi diversi dalla critica o dalla discussione?
Quando la riproduzione di informazioni e notizie e’ lecita?
E’ lecito procedere ad una rassegna stampa?
L’oggetto del diritto d’autore è la forma espressiva della manifestazione di un concetto, di un’idea. Quindi la proprietà intellettuale si riferisce all’estrinsecazione di un’opera da parte del suo autore, alla sua forma non necessariamente al suo contenuto.
In Italia il diritto d’autore è regolato dalla Legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi nonché da numerose leggi successive integrative o modificative, e anche dal codice civile agli artt. 2575 ss.
Il diritto d’autore, e quindi la proprietà intellettuale, oltre a essere riconosciuto come uno dei diritti fondamentali della persona nella “Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo” (art. 27), è oggetto di una Convenzione Universale (Convenzione di Berna) nata nel 1886 sottoposta a numerose revisioni successive, e di un accordo internazionale, l’Accordo TRIPS (allegato agli atti di costituzione del WTO – Organizzazione mondiale del commercio) in vigore dal 1995.
All’interno di un’opera tradizionalmente si distinguono tre componenti che corrispondono poi alla sequenza dello stesso processo creativo: l’idea, l’espressione dell’idea e il supporto materiale. Il diritto d’autore non tutela le idee in quanto tali o le informazioni contenute nell’opera, siano esse frutto dell’immaginazione dell’autore oppure di dominio pubblico (avvenimenti di cronaca etc) ma il modo in cui un’idea viene espressa, vale a dire la forma dell’opera.
Requisito essenziale affinché l’opera dell’ingegno possa godere tutela nell’ambito del diritto d’autore è il carattere della creatività intesa come apporto di individualità rappresentativa da parte dell’autore, tale da consentire all’opera di presentare una novità che la distingua dalle opere già esistenti.
Diviene, quindi, rilevante avere riguardo:
L’originalità richiesta ai fini della tutela concessa dal diritto d’autore, non dovrà necessariamente riguardare il contenuto dell’opera, e più di frequente potrà interessare il modo in cui il tema è affrontato. La novità, invece, è necessaria quanto alla forma – interna ed esterna - scelta per esporre l’argomento.
Il diritto d’autore sorge all’atto della creazione dell’opera, allorquando l’autore la esprima in una data forma.
E’ importante, quindi, ribadire che il sorgere di una tutela giuridica dipende dalla realizzazione o esteriorizzazione dell’opera. In altre parole la semplice idea non è tutelabile in sé per sé, ma è indispensabile che l’ideatore si trasformi in autore.
La giurisprudenza, infatti, ha più volte chiarito che non è tutelabile, ai sensi dell’art. 99 LDA, un’idea seppur originale, dovendosi identificare il carattere creativo con l’originalità e la novità dell’opera.
Tali caratteristiche devono essere valutate nel loro complesso ed è sufficiente che l’originalità/novità consista in idee e nozioni che – sommate fra loro –non facciano sì che l’opera sia copiata da altre preesistenti.
La Suprema Corte (sent. n. 5089/2004) ha finalmente chiarito che il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, “ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della L. 633/1941, di modo che, affinché un’opera dell’ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore”. Con la conseguenza, quindi, che la creatività non può essere esclusa solo perché l’opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il diritto d’autore è, quindi, un diritto assoluto che ha per scopo la protezione dell’ingegno o della creatività di chi realizza un’opera o concretizza un’idea attraverso una qualunque forma espressiva della propria personalità.
Il diritto d’autore protegge interessi eterogenei che comprendono:
Il diritto d’autore, in sostanza, si esplicita in un doppio contenuto:
Il contenuto morale del diritto d’autore si traduce nella capacità giuridica di difendere la propria personalità. La manipolazione di un’opera non autorizzata dall’autore potrebbe alterare l’idea che ha originato l’opera stessa, snaturarne i contenuti e, inevitabilmente, finirebbe per compromettere la libertà creativa ed espressiva dell’autore.
I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:
Tutti questi diritti permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.
diritto morale, è evidente che i diritti patrimoniali possono essere ceduti temporaneamente o definitivamente. Ma lo sfruttamento dei diritti patrimoniali di un’opera è limitato nel tempo. Infatti, in base alla convenzione internazionale di Berna del 1971, lo sfruttamento dei diritti economici di un'opera, è esercitabile dagli eredi o da chi sia stato in vita cessionario fino a 70 anni dalla morte dell'autore per tutte le opere creative, cioè quelle in cui l'autore abbia lasciato una propria traccia interpretativa, mentre è di soli 20 anni dalla data di realizzazione per le fotografie, sia digitali che su pellicola. Scaduti questi termini un'opera diventa di pubblico dominio e chiunque può riprodurla, utilizzarla o manipolarla senza limitazioni. I c.d. diritti patrimoniali sono quindi alienabili, indipendenti l’uno dall’altro e limitati nel tempo.
Il compenso per il diritto d’autore è quanto spetta agli autori, agli editori, produttori di un’opera per avere svolto un lavoro e per questo non deve essere confuso con una sorta di tassa a carico di coloro che vogliano accedere all’opera.
L’art. 1 LDA ricalcando l’art. 2575 c.c. stabilisce quali sono le opere protette ai sensi della legge sul diritto d’autore chiarendo che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”
Al successivo art. 2 LDA si precisa che in particolare sono comprese nella protezione:
“1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere dell'architettura;
6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, semprechè non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”
Al successivo art. 3 LDA si afferma che Le opere collettive, “costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte”. La portata dell’art. 3 non è circoscritta alle sole creazione edite a mezzo stampa, ma comprende anche opere (quali quelle multimediali o radiotelevisive) che tipicamente trovano sbocco nel mercato attraverso canali differenti.
Comunque i diritti patrimoniali e morali d’autore sull’opera collettiva sorgono con la sua creazione ed esteriorizzazione, e l’art. 3 LDA tutela le opere collettive che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine dei diversi contributi di cui sono composte. Poiché la legge autore tutela anche opere dotate di un livello minimo di creatività, si può affermare che questa può ravvisarsi anche soltanto in un’attività di scelta e/o coordinamento di altre opere ad un determinato fine.
Nelle opere collettive i diritti sulla raccolta nel suo complesso spettano al direttore ovvero a colui che ne organizza e gestisce la creazione (art. 7 LDA). Quando i soggetti che hanno partecipato a questa attività sono più di uno tra di essi si costituisce una comunione originaria di diritti regolata dall’art. 10 LDA. In tali casi la qualità di coautore spetta soltanto a chi apporti un contributo intellettuale inteso a fissare le linee strutturali dell’opera ed a stabilire il contenuto in relazione allo scopo; in altre parole participi alla definizione del suo piano generale.
I diritti morali e patrimoniali relativi ai singoli contributi sorgono in capo ai singoli autori e vi rimangono anche dopo l’inserimento nell’opera collettiva.
Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa (art. 38 LDA) Per editore si intende la persona fisica o giuridica che assume il rischio economico e sostiene i costi imposti dalla creazione e dalla pubblicazione dell’opera. Secondo un filone giurisprudenziale e dottrinale, editore sarebbe anche chi provvede soltanto a pubblicare a proprie spese e per proprio conto un’opera collettiva da altri realizzata autonomamente. Invece, ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con la osservanza dei patti convenuti.
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto - da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali - l’autore riprende il diritto di disporre liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell’accettazione nel termine di un mese dall’invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell’accettazione (art. 39 LDA). Decorso, però, il termine di sei mesi, l’autore può utilizzare l’articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista. Non è prevista alcuna formalità in ordine alla notizia dell’accettazione è sufficiente anche la sola comunicazione verbale.
E’, palese, quindi che dalla legge autore si ricava un principio generale in base al quale il datore di lavoro o il committente acquista la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sull’opera realizzata dal lavoratore, ma nello stesso tempo si assume l’obbligo di pubblicarla. Qualora ciò non avvenga il lavoratore avrebbe il diritto di pubblicare l’opera a proprie spese.
A norma dell’art. 40 LDA il collaboratore di opera collettiva - che non sia rivista o giornale - ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d’uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione. Inoltre, la rinuncia a vedere il proprio nome pubblicato sull’opera non impedisce all’autore di rivendicarne in altri modi la paternità.
Con specifico riguardo alle opere da pubblicare su giornali, l’art. 41 LDA prevede che il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, “di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale”.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell’autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo. Questa regola discende dal principio in base al quale i diritti sulle parti che costituiscono un’opera più complessa devono intendersi ceduti dall’autore in funzione della loro utilizzazione congiunta con le altri parti.
Nell’utilizzazione congiunta sono comprese anche le modificazioni che si rendano di volta in volta necessarie per armonizzare il singolo contributo con gli apporti degli altri autori e con il carattere unitario dell’opera collettiva.
Secondo la dottrina prevalente, la norma trova la sua ratio con l’esigenza di far corrispondere il contenuto e la forma dell’articolo alle tendenze ed alle caratteristiche del giornale nonché a quelle opportunità o necessità del momento a cui il giornale deve necessariamente uniformarsi.
L'art. 87 LDA e seguenti tutelano "le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere". Nell'espressione "processo analogo" si potrebbe includere anche la fotografia digitale. In questo caso, dunque, spettano al creatore della fotografia i diritti esclusivi di riproduzione e diffusione, a meno che tali immagini non siano ottenute nell'adempimento di un contratto lavorativo; in questo caso "entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto" i diritti spettano al datore di lavoro.
Occorre però distinguere se le fotografie hanno o meno carattere artistico. In particolare per quanto riguarda le fotografie ai sensi dell'art. 2 n. 7 LDA costituiscono oggetto di tutela “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II della medesima legge”.
Il legislatore dunque fa una distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici.
Le fotografie semplici consistono essenzialmente nella mera riproduzione di oggetti senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo del fotografo. Tale tipo di fotografie sono disciplinate appositamente nel capo V del titolo II della legge sul diritto d'autore.
Nel caso si tratti di semplici opere fotografiche, al fotografo spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio (art. 88 l. 633/41), salvo il caso che l'opera sia stata commissionata in seno ad un contratto di lavoro (in tal caso degli stessi diritti sarà titolare il datore di lavoro); la tutela dura venti anni dalla data di realizzazione della fotografia. Tuttavia, per la legislazione italiana vale anche un altro principio, in questo caso piuttosto favorevole alla diffusione delle opere fotografiche: l'art. 90 della LDA prescrive che per utilizzare in Internet immagini o fotografie altrui occorre riportare per ogni esemplare della foto "il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel secondo comma dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata". In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva qualora il fotografo - o il suo datore di lavoro - non provino la malafede di chi le ha riprodotte.
Le foto artistiche sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore. Al fine del riconoscimento dell'opera fotografica creativa, la tecnica dell'autore dovrà unirsi alla sua immaginazione e fantasia per dar vita a qualcosa di nuovo anche nella percettibilità del fruitore finale. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la tutela dell'opera di carattere creativo nel campo della fotografia è operante tutte le volte che il fotografo non si sia limitato ad una riproduzione della realtà -sebbene attraverso procedure tecnicamente sofisticate -ma abbia inserito nell'opera la propria fantasia, il proprio gusto e la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni a chi esamini la fotografia in tal modo realizzata.
Tali fotografie, in base all'art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita nel nostro ordinamento con la L.16.2.1953, n. 247, sono considerate opere dell'ingegno e la loro tutela non è subordinata ad alcuna formalità (quale appunto l'indicazione del titolare dei diritti e dell'anno di realizzazione).
Peraltro la durata della tutela si estende sino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore.
Ove si voglia riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie caratterizzate dall'apporto creativo dell'autore sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione del fotografo autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima.
Il carattere creativo della foto, mentre e’ chiaro nelle immagini propriamente artistiche, diventa più complesso dimostrarlo nel caso delle foto prodotte nel campo giornalistico. Per decidere se una foto-giornalistica sia un’opera d’ingegno o un’opera semplice bisogna considerare diversi fattori: l’originalità, non di ciò che è rappresentato ma del modo in cui è rappresentato. L’intervento creativo e compositivo del fotografo deve essere visibile rispetto alla mera documentazione del reale. La scelta di una posizione particolare, di un’ottica, di un’ inquadratura sono tutti elementi che vengono considerati per capire a quale categoria appartiene la foto
La legge riconosce al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia salvo per i ritratti. In tale ipotesi, infatti, la legge prevede una prevalenza del diritto all'immagine di colui che viene ritratto, il quale conserva ogni diritto sulla propria immagine.
Per i ritratti, infatti, la legge impone che chiunque voglia esporre, riprodurre o mettere in commercio la fotografia rappresentante l'immagine di una persona, deve preventivamente ottenere il consenso di questa (art. 96 LDA). Il consenso non è necessario se la persona è di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 LDA), salvo che l'esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata - senza la necessaria autorizzazione - per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio.
Problema rilevante, è il passaggio di ogni diritto connesso alla fotografia qualora l'autore ceda i negativi o altro analogo mezzo di riproduzione della foto stessa. Affinché una fotografia possa trovare una tutela assoluta, ovvero ogni diritto sia riconducibile al suo creatore, occorre che gli esemplari della stessa riportino sempre: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell'anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un'opera, il nome dell'autore dell'opera. Qualora venga meno una di questa indicazioni, è concessa la riproduzione della foto senza alcun obbligo di corresponsione di alcunché all'autore. Tale fotografia è libera da qualsiasi incombenza del terzo.
In tali casi si potrà ottenere tutela sia in sede civile sia in sede penale.
Infatti, colui che si ritenga leso nell'esercizio del diritto di utilizzazione economica, può agire giudizialmente sia affinché sia rimosso o distrutto la fattispecie abusiva (ad esempio un sito cui può essere imposto di rimuovere certe immagini), sia al fine di ottenere il risarcimento del danno. Vi è da precisare, però, che tale diritto non è esercitatile dall'autore nell'ultimo anno della durata del diritto, ovvero il diciannovesimo anno a partire dalla realizzazione della foto. Altra azione giudiziaria a tutela è quella inibitoria, con la quale si richiede la cessazione di un comportamento lesivo del proprio diritto, e rappresenta uno strumento di tutela preventiva.
Le suddette violazioni del diritto d'autore sono altresì penalmente punite tramite sanzione che può comportare il pagamento di una somma fino a circa 2.000 Euro. Le condotte punibili sono: riproduzione, diffusione, vendita, messa in vendita senza consenso dell'autore. È prevista la pena della reclusione sino ad un anno ed una multa sino a 500 € circa, se tali condotte sono compiute relativamente ad un opera non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o anche qualora sia compiuta deformazione, mutilazione o altra modifica dell'opera se ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
Nell'espressione "fotografie", non possono ritenersi incluse le fotografie di documenti, scritti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. In merito a quest'ultimo aspetto, si è pronunciata nel 2000 la Suprema Corte di Cassazione, stabilendo, nella sentenza n. 8425, che “una fotografia per assurgere al ruolo di opera fotografica deve presentare valore artistico nonché connotati di creatività escludendosi dunque tutela per le fotografie aventi esclusivamente mera finalità riproduttiva” (godono invece di tutela le fotografie che riproducono un oggetto materiale).
La Suprema Corte, con tale sentenza, ha riconosciuto il diritto d'autore al fotografo, poiché le fotografie realizzate, non potevano essere assimilate a fotografie aventi mera finalità riproduttivo-documentale, in quanto ancorché non creative avevano comunque finalità di promozione commerciale e non meramente commerciale, comportando un impiego di creatività, pur se marginale, da parte del fotografo.
Quanto alla realizzazione di una fotografia su commissione, essendo la stessa il risultato di un adempimento contrattuale, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro. La sentenza della Corte di Cassazione n. 8425/2000 stabilisce che “alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo” (nel merito, le fotografie erano state fornite al fotografo direttamente dalle case produttrice dei prodotti).
Si ritiene che le interviste siano opere letterarie astrattamente protette ex art. 2 LDA. Occorre tuttavia domandarsi quando un’intervista sia concretamente protetta come opera letteraria. La risposta a questa domanda va cercata sul piano dei requisiti generali di tutela delle creazioni dell’ingegno.
La giurisprudenza di merito (Trib. Roma 11.12.2002) è intervenuta in materia affermando che “la creatività dell’intervista deve essere individuata nell’elaborazione dei testi della stessa, nella conduzione finalizzata alla delineatura della personalità dell’intervistato e nella evidenziazione dei dati salienti ed interessanti di esse e non nel mero fatto narrativo registrato.”
Il principio così espresso ha portato più volte i giudici italiani ad escludere in più occasioni la tutela col diritto d’autore di interviste anche particolarmente complesse o elaborate.
Già dal 1990 il recepimento di numerose direttive comunitarie, ha portato ad una evoluzione normativa in materia tendente all’armonizzazione dei vari ordinamenti nazionali soprattutto a causa dell’affermazione delle nuove tecnologie. Fra queste, la direttiva 2001/29/CE “sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” recepita con il Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68 ha posto particolare riguardo al rafforzamento del diritto di cronaca e di critica costituzionalmente garantito comportando rilevanti novità nel corpo della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore.
La nuova normativa tutela ampiamente il diritto di cronaca, modificando e integrando l’articolo 65 della legge n. 633/1941 sul diritto d’autore con un comma molto chiaro: “La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”.
L’art. 65 così modificato, legittima la comunicazione al pubblico di opere dell’ingegno, con l’esercizio del diritto di cronaca sia pure contenuto nei limiti dello scopo informativo. Il legislatore ha così recepito un’interpretazione giurisprudenziale ricavata dalla sentenza 15 giugno 1972 n. 105 della Corte costituzionale: “Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall’articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”.
La legge autore, agli artt. 65 e s.s. fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d'autore per esigenze di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della cultura e di studio.
L'art. 65 LDA, prevede la libera riproduzione di articoli di attualità, di carattere politico, economico, religioso, pubblicati in giornali o riviste o su altri periodici, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata. Devono però essere indicati il nome dell'autore, il numero e la data del periodico che ha eseguito la prima pubblicazione.
In questo caso l'interesse pubblico all'informazione prevale su quello privato, dell'autore, e ne attenua i diritti. Finalità diverse, quali quelle pubblicitarie o di documentazione non sono perciò accettate e configurano ipotesi di violazione del diritto d'autore.
Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si rispettino le seguenti condizioni:
Ogni forma di testo, anche breve, è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e non può essere copiata, riprodotta (anche in altri formati o su supporti diversi), né tanto meno è possibile appropriarsi della sua paternità. L'unica eccezione è prevista dall’art. 70 LDA.
Anche tale articolo ha subito un significativo ritocco che allarga la libertà di critica e di discussione collegata all’impiego di parti o brani di parti di opere dell’ingegno: “Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”. La novità introdotta dalla nuova formulazione dell’art. 70 LDA riguarda proprio l’espressione “comunicazione al pubblico”, che abbraccia l’utilizzazione di tutti i mass media, vecchi (giornali e radio) e nuovi (tv digitale e web).
La legge, quindi, stabilisce che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione e anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera da parte dell'autore. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
L'applicazione di questo articolo da parte della giurisprudenza è molto rigida: infatti la norma ha carattere eccezionale, e come tale deve essere interpretata con rigore. In difetto di uno solo dei presupposti dettati dalla norma si configura una fattispecie di utilizzazione illecita dell'opera.
E’ vietato, in ogni caso, agire senza consenso quando l’utilizzazione dell’opera dell’ingegno non è a scopo di critica o di discussione. Una pronuncia del Tribunale di Napoli del 18 aprile 1997 stabilisce che “l'utilizzazione di parti o brani di opera altrui in un libro che si autodefinisce dedicato ad un artista scomparso è illecita e costituisce violazione del diritto di autore se manca il consenso del titolare del diritto e se la finalità dell'utilizzazione non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 70 della legge sul diritto di autore (e, cioè, utilizzazione a scopo di critica, discussione o insegnamento). L'erede dell'autore può agire a difesa dei diritti patrimoniali d'autore e di quelli relativi allo sfruttamento economico dell'immagine”.
Di diversa applicazione l'art. 101 LDA che disciplina le mere informazioni e notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non sia effettuata (la riproduzione) con l'impiego di "atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte”.
Appare chiaro in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto parassitismo giornalistico). La riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro e se si tratta di agenzie giornalistiche o d'informazione (titolari dell'informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicate da un giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un contratto con l'agenzia stessa).
Appare ora opportuno chiarire la differenza tra informazione, notizia e articolo giornalistico.
Informazioni e notizie hanno una valenza divulgativa su un accadimento ignorato dal pubblico e come tali non possono essere tutelate dal diritto d'autore.
Infatti, la legge sul diritto d'autore riguarda esclusivamente le opere scaturite da un'attività intellettuale caratterizzata dall'originalità e creatività.
Peraltro, le notizie non possono essere tutelate dalla legge sul diritto d'autore perché mancano dell'ulteriore requisito della forma rappresentativa; ossia di quel certo livello di elaborazione che faccia trasparire il processo creativo da cui l'opera nasce.
Si comprende pertanto, come non possa riconoscersi l'attributo dell'originalità espressiva alla natura scarna del dato informativo, caratterizzato dall'obbligatoria concatenazione delle strutture linguistiche.
Tuttavia, dottrina e giurisprudenza ritengono applicabile la disciplina dell'art. 2595 c.c., riguardante la concorrenza sleale, laddove vi sia una sistematica appropriazione delle notizie svolta nell'ambito di un'attività concorrenziale con l'editore del periodico da cui la notizia è tratta.
Altro discorso va fatto per gli articoli giornalistici, i quali non si limitano a riprodurre la mera agenzia ma sono frutto di un lavoro di natura creativa che sviluppa e arricchisce l'informazione grezza, rientrando in tal modo nell'oggetto di tutela della legge sul diritto d'autore.
Al riguardo, l'art. 13 LDA individua tra i diritti esclusivi dell'autore, quello di riprodurre l'opera rendendo così illecita ogni altra riproduzione da parte di terzi a prescindere dal procedimento tecnico che si intenda seguire; in tal modo si è resa possibile l'estensione della tutela anche alle opere presenti in internet.
Tuttavia, la particolare vocazione comunicativa ed informativa degli articoli giornalistici comporta la libera fruibilità non solo del puro dato informativo, ma anche dell'intero articolo sia pure con i limiti posti dagli articoli 65 e 101 LDA.
Il termine "rassegna stampa", secondo quanto evidenziato dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie, è "un insieme di citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo". Questo tipo di rassegna stampa, e questo soltanto, è perfettamente lecito, perché costituisce uno strumento informativo e, contemporaneamente, promozionale per le riviste richiamate.
È questo l'unico tipo di rassegna stampa realmente configurabile, perché la riproduzione integrale di articoli non rientra nella definizione di "rassegna stampa".
E’ lecito dunque procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi l'espresso divieto della riproduzione; ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui si è attinto l'articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.
Generalmente in questi casi l’attività primaria consiste nel riunire vari articoli, o sunti degli stessi, solitamente accomunati dall’argomento, facendo in modo che i lettori interessati consultino direttamente gli articoli stessi.
Pertanto, per non incorrere nel rischio di sfruttare abusivamente l’opera altrui, è necessario accertare, nell’ambito della categoria descritta, che non ci siano sul sito, o sulla testata cartacea indicazioni relative al divieto di riproduzione. Solo in queste ipotesi, sarà possibile riprodurre l’opera, a patto che se ne citi la fonte e chiunque voglia inibire la riproduzione di questo tipo di articoli, dovrà farlo espressamente.
L'uso degli articoli giornalistici e la loro raccolta sotto forma di rassegna stampa, ha spesso dato adito a controversie legali. In effetti, la pubblicazione di una selezione tematica degli articoli, contemporaneamente alla loro apparizione sui periodici da cui sono stati tratti, può essere illecita sotto il duplice profilo del diritto d'autore e della concorrenza sleale.
Infatti, a prescindere dalle regole dettate dalla legge sul diritto d’autore, quando la riproduzione di articoli avviene nell’ambito dello stesso ramo di attività, è pur sempre applicabile la normativa generale sulla concorrenza sleale: un’azienda non può sfruttare l’attività di un’altra a vantaggio della propria.
In tali casi si applicano le regole generali previste dal codice civile in materia di concorrenza sleale: rientra in questa definizione l’uso di “ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
La violazione di queste regole comporterebbe, pertanto, oltre alle sanzioni previste dalla LDA anche l’obbligo di risarcire il danno eventualmente cagionato.
E’ del tutto lecito, dunque, raggruppare alcune citazioni relative ad articoli che abbiano un denominatore comune. Questo tipo di rassegna stampa costituisce uno strumento informativo e, nel contempo, uno strumento promozionale per le riviste richiamate.
In ogni caso, i parametri di liceità delle rassegne stampa sono stati forniti dalla Convenzione di Berna, la quale all'art 10 afferma la liceità delle citazioni tratte da un'opera già resa pubblica e della rassegna stampa degli articoli di giornali, riviste e periodici, a condizione che le citazioni siano quantitativamente commisurate allo scopo e siano conformi agli usi giornalistici.